Comma 9 Bis - Rinunce e nuove nomine

Ai sensi dell'art. 5, comma 11 quater, del citato Decreto c.d. “Milleproroghe”, coordinato con Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, nella parte in cui dispone che le graduatorie di cui all’art. 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al sopra citato art. 59, comma 9-bis, e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

 Tendina a sinistra

Ultima revisione il 09-08-2023