Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.


Documenti


Funzionigramma - numeri di telefono per ufficio e per ogni personale  -  

  •  10/10/2023
  •  Telefono e posta elettronica

Ufficio Relazioni col Pubblico  -  

  •  10/10/2023
  •  Telefono e posta elettronica

E-mail e numeri di telefono - suddivisione per uffici e per comandi -  

  •  16/06/2023
  •  Telefono e posta elettronica

Ultima revisione il 10-10-2025