Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Documenti
Funzionigramma - numeri di telefono per ufficio e per ogni personale -
- 10/10/2023
- Telefono e posta elettronica
Ufficio Relazioni col Pubblico -
- 10/10/2023
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Ultima revisione il 10-10-2025
